Art. 42.
(Programmi di ritorno concordato nel Paese di origine).

      1. Con apposito decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, definisce le tipologie generali dei programmi di ritorno concordato dei cittadini e delle cittadine stranieri al Paese di origine.
      2. Il programma di ritorno concordato è misura sostitutiva dell'espulsione e non comporta divieto di reingresso nei casi in cui il cittadino e la cittadina stranieri che non abbiano titolo per rimanere sul territorio nazionale e che chiedano di aderire al programma abbiano avuto un pregresso titolo di soggiorno.
      3. Il programma di ritorno concordato accompagna l'espulsione nei casi in cui il cittadino e la cittadina stranieri entrati irregolarmente nel territorio dello Stato non abbiano mai avuto titolo di soggiorno. Il periodo di divieto di reingresso in tale caso è fissato in un anno.
      4. I programmi di ritorno concordato di cui ai commi 1, 2 e 3 prevedono:

          a) opportune agevolazioni economiche atte a coprire interamente le spese del viaggio;

          b) opportune iniziative di sostegno, anche economico, per la sussistenza degli interessati e delle loro famiglie, per il reinserimento lavorativo o per l'avvio di attività imprenditoriali nel Paese di origine, anche prevedendo la partecipazione di organizzazioni non governative attive nel campo della cooperazione allo sviluppo.

      5. Il cittadino e la cittadina stranieri non possono accedere nel corso di cinque anni a più di un programma di ritorno concordato.
      6. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì ripartite tra le singole province le risorse destinate ai programmi di ritorno concordato.

 

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      7. Presso le questure, i valichi di frontiera e i luoghi di prima accoglienza degli stranieri sono previsti servizi informativi e gestionali sui programmi di ritorno concordato svolti da enti e da associazioni di tutela riconosciuti a livello nazionale o da associazioni locali titolate a svolgere tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
      8. Gli enti e le associazioni di cui al comma 7 definiscono in accordo con la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente i programmi individualizzati di ritorno concordato.